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La Legge n.13 del 27/2/2009

 

Il legislatore, nell’ambito delle “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, nella Legge n.13 del 27 febbraio 2009 ha introdotto anche un dispositivo che “dovrebbe” disciplinare l’applicabilità dell’Art. 844 del Codice Civile in tema di immissioni acustiche:

 

Art. 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)

Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

 

Tale dispositivo lascia diversi dubbi interpretativi ai giuristi; in attesa di avere ulteriori delucidazioni, l’orientamento ormai consolidato va nella direzione di applicare alle “specifiche sorgenti” la relativa disciplina normativa, mentre per le sorgenti non specificamente normate dal punto di vista delle immissioni o emissioni sonore continua ad applicarsi il criterio della “tollerabilità giurisprudenziale” ex art. 844 c.c.

 

Sempre secondo l’orientamento predominante possono essere considerate “specifiche” le seguenti sorgenti sonore:

 

  • Traffico stradale (DPR 30/3/2004, n.142);

 

  • Traffico ferroviario (DPR 18/11/1998, n.459);

 

  • Traffico aereo (DMA 31/10/1997, DMA 20/5/1999, DPR 9/11/1999 n.476);

 

  • Impianti industriali a ciclo continuo (DMA 11/12/1996);

 

  • Autodromi (DPR 3/4/2001, n.304);

 

  • Impianti condominiali quali impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, bagni, rubinetteria (DPCM 5/12/1997).

 

Resta comunque inteso che la decisione in merito alla normativa applicabile alle diverse fattispecie rimane in capo al Giudice.